METIS: Convenzione per una rete europea per lo studio della storia culturale

Preambolo

Il Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), rappresentato dal suo Direttore, Prof. Jean-Claude Yon, il Centro Interuniversitario di Storia Culturale dell'Università degli Studi di Padova, rappresentato dalla sua Direttrice, Prof.ssa Carlotta Sorba, e il Centre des sciences historiques de la culture dell'Université de Lausanne, Faculté des lettres, rappresentato dal suo Direttore, Prof. Philippe Kaenel, hanno espresso l'interesse a rafforzare le relazioni tra l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Università degli Studi di Padova et l'Université de Lausanne. A seguito di tale iniziativa, le Parti designate dal presente Accordo (Memorandum) hanno espresso la volontà di sottoscrivere un Accordo di Collaborazione Accademica (Memorandum d'intesa)

Articolo I: Oggetto

Il presente Accordo (Memorandum) ha per oggetto lo sviluppo della reciproca collaborazione accademica tra le Parti, da realizzarsi mediante le seguenti attività: - Attività congiunte di ricerca scientifica; - Attività didattiche nell'ambito di discipline di comune interesse; - Mobilità di docenti e ricercatori; - Mobilità di studenti (a livello triennale e magistrale) e di dottorandi per attività formative che saranno riconosciute mediante procedure concordate di volta in volta fra le Parti; saranno sottoscritti degli accordi Erasmus/SEMP a tale scopo; - Scambio di informazioni e di risorse bibliografiche, condivisione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità, attività di estensione (extension) universitaria, compresa la mobilità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario funzionale a tali scopi; - Partecipazione a seminari e incontri accademici; - Organizzazione congiunta di percorsi formativi intensivi (Summer e Winter School); - Mobilità di studenti (a livello triennale e magistrale) e dottorandi per attività di stage e tirocinio formativo che saranno riconosciute mediante procedure concordate di volta in volta fra le Parti; accordi specifici dovranno essere firmati a tale scopo.

Articolo II: Esecuzione e Coordinamento

Ogni attività definita e approvata reciprocamente dovrà essere oggetto di un Protocollo aggiuntivo firmato dalle tre Parti e facente riferimento al presente Accordo di collaborazione accademica. Detto Protocollo aggiuntivo preciserà le modalità di attuazione di ciascuna attività e, in particolare, indicherà le disposizioni finanziarie applicabili.

Articolo III: Criteri di selezione

I partecipanti alle attività previste dal presente Accordo (Memorandum) saranno scelti senza discriminazione. Ciascuna delle Parti ammetterà i partecipanti selezionati dall'altra Parte, nel rispetto dei criteri di selezione universitari stabiliti e controllati e delle competenze professionali previste. L'Università ospitante sarà tenuta a conservare gli atti di approvazione finale relativi agli studenti selezionati.

Articolo IV: Proprietà intellettuale

IV-1 Conoscenze proprie

Restano di proprietà della Parte che le ha acquisite, precedentemente o indipendentemente dalla collaborazione con le altre Parti, le proprie conoscenze specifiche (invenzioni brevettate o meno, software esistenti, know-how, etc.). Per mezzo del presente Accordo (Memorandum), le altre Parti non maturano alcun diritto sui titoli e i diritti di proprietà intellettuale collegati alle conoscenze di cui sopra.

IV-2 Il Conoscenze derivanti dalla collaborazione

I diritti di proprietà intellettuale derivanti da programmi realizzati nel quadro del presente Accordo (Memorandum) appartengono alle tre Parti, nella misura dei rispettivi apporti in termini di risorse materiali, umane, intellettuali e finanziarie. Le Parti si riuniranno ulteriormente per definire le modalità di ripartizione e di gestione di tale comproprietà intellettuale attraverso l'istituzione di un apposito regolamento di comproprietà, oggetto di un accordo specifico. Tale regolamento sarà ispirato ai seguenti principi: - Le Parti deterranno, sulle conoscenze derivanti dalla loro collaborazione, una quota parte proporzionale ai rispettivi apporti, - Il regolamento di comproprietà sarà firmato prima di qualsiasi sfruttamento industriale e/o commerciale delle conoscenze, - Ciascuna delle Parti potrà utilizzare liberamente le conoscenze derivanti dalla loro cooperazione solo limitatamente alle proprie necessità di ricerca, - Ciascuna delle Parti potrà utilizzare liberamente per fini industriali e/o commerciali le conoscenze derivanti dalla propria collaborazione con le altre Parti, fatto salvo il riconoscimento a queste ultime di un'adeguata compensazione finanziaria, - Le Parti depositeranno congiuntamente, secondo la rispettiva quota di proprietà, i diritti di proprietà industriale derivanti dalle conoscenze acquisite tramite la loro collaborazione; se una delle Parti non desidera procedere al deposito, le altre Parti potranno realizzarlo da sole. Per ogni iniziativa che possa produrre risultati, ciascuna Università adempierà le formalità necessarie per assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale definiti secondo le leggi e i regolamenti in vigore nel proprio paese e ne informerà le altre Parti.

Articolo V: Pubblicazione

Salvo disposizioni contrarie stabilite nei Protocolli aggiuntivi, la pubblicazione e/o la comunicazione dei risultati derivanti dalla cooperazione tra le Parti avverranno di comune accordo e menzioneranno la partecipazione di ciascuna Parte Il numero e la distribuzione delle pubblicazioni, i co-autori e l'ordine degli autori saranno decisi congiuntamente sulla base dei contributi scientifici di tutte le parti interessate dalla pubblicazione della ricerca in questione, conformemente agli standard accademici e pratiche riconosciuti e accettati a livello internazionale. Tuttavia, se una delle Parti intende pubblicare singolarmente i risultati: prima di tale pubblicazione, essa dovrà sottoporre all'esame dell'altra Parte la bozza del testo da pubblicare. Quest'ultima avrà a disposizione un mese di tempo per comunicare eventuali obiezioni; nel caso vengano sollevate obiezioni, le Parti avvieranno immediatamente le discussioni volte ad apportare modifiche ragionevoli in modo che la pubblicazione possa avvenire entro tre mesi. Nel caso non si ricevano risposte entro un mese di tempo, la pubblicazione si presume accettata.

Articolo VI: Confidenzialità

Vl.l Ciascuna Parte ("il Destinatario") si impegna a trattare in modo confidenziale e a non utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione del presente Accordo (Memorandum) le informazioni appartenenti all'altra Parte ("il Proprietario") di cui può venire a conoscenza durante la collaborazione, a condizione che tali informazioni siano accompagnate da un sigillo "confidenziale" o, nel caso siano state comunicate oralmente, che siano state confermate come tali per iscritto entro i dieci (10) giorni successivi alla loro comunicazione. Ciascuna Parte è responsabile dell'adempimento di tali obblighi da parte dei propri dipendenti. VI.Il Gli obblighi derivanti dall'articolo Vl.l non si applicano alle informazioni che: - erano di pubblico dominio (o accessibili al pubblico) al momento della loro trasmissione al Destinatario; o, sono diventate successivamente di dominio pubblico (o accessibili al pubblico) per ragioni diverse da un'azione o un'omissione attribuibili al Destinatario; o, - erano già in possesso del Destinatario, a condizione che, da un lato, le informazioni non fossero soggette ad alcuna limitazione alla loro divulgazione al momento della loro trasmissione al Destinatario e che, dall'altro lato, tale precedente possesso si possa dimostrare mediante documenti scritti; o, sono state ottenute in buona fede dal Destinatario da una terza parte autorizzata a trasmetterle al Destinatario stesso. VI.Ili Gli obblighi derivanti dal presente articolo resteranno validi per cinque (5) anni dopo il termine del presente Accordo (Memorandum) o per un diverso periodo definito dal Proprietario al momento della loro comunicazione al Destinatario

Articolo VII: Entrata in vigore - Durata - Denuncia

Il presente Accordo (Memorandum) entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e avrà durata di cinque (5) anni a partire da tale data. Nel caso in cui il presente Accordo (Memorandum) dovesse terminare durante l'anno accademico, la durata sarà automaticamente prolungata fino al termine dell'anno accademico in corso. Alla scadenza del presente Accordo (Memorandum), l'eventuale rinnovo sarà sottoposto all'approvazione degli organi competenti delle Parti. Il presente Accordo (Memorandum) può essere risolto da una o più Parti, da un anno accademico all'altro, mediante notifica scritta alle altre Parti, non oltre novanta (90) giorni prima della scadenza dell'Accordo (Memorandum) e in ogni caso non oltre il 30 giugno dell'anno accademico in corso. In tale caso, le Parti si impegnano a non pregiudicare le attività intraprese nel quadro dell'Accordo (Memorandum), fino al termine dell'anno accademico in corso. L'esercizio del diritto di recesso da parte di una delle Parti non pregiudica in alcun modo le disposizioni del presente Accordo (Memorandum), che continueranno ad applicarsi alle altre Parti. Articolo Vili: Clausola di non responsabilità e garanzia limitata Nessun vincolo o obbligo finanziario potrà essere imposto da una delle Parti alle altre nel quadro dell'esecuzione del presente Accordo (Memorandum). Le Parti si impegnano ad attuare i programmi realizzati nel quadro del presente Accordo (Memorandum) applicando le loro migliori conoscenze scientifiche e conformemente alla prassi consolidata. Le Parti non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito all'originalità, alla precisione, alla commercializzazione dei risultati o all'idoneità di questi ultimi per uno scopo specifico.

Articolo IX: Risoluzione delle controversie

In caso di difficoltà nell'attuazione del presente Accordo (Memorandum), le Parti potranno tentare di risolvere la controversia amichevolmente, mediante conciliazione diretta. Qualora non sia possibile la soluzione concordata di tali questioni, esse potranno essere sottoposte ad una Commissione arbitrale ad hoc selezionata dai firmatari o dai loro delegati. Tale Commissione sarà composta da quattro membri. Ciascuna Parte designerà un membro e i membri designati nomineranno di comune accordo il quarto componente con funzioni di Presidente

Il presente Accordo (Memorandum) è redatto in nove (9) copie facenti fede (di cui tre (3) in italiano e sei (6) in francese) e firmate dai legali rappresentanti delle tre Istituzioni. Ciascuna Parte è depositaria di un originale di ciascuna delle due versioni.

Posted on February 4, 2019 .